Articolo 1- Costituzione.
1) E’ costituita, in data 12 Febbraio 1999 con sede in Castagneto Carducci, Via Casavecchia 109, L’organizzazione di Promozione Sociale (già volontariato) denominata WWOOF ITALIA- Opportunità nelle fattorie biologiche nel mondo (già lavoratori volontari nelle fattorie biologiche).
2) I contenuti e la struttura della organizzazione sono democratici
3) L’associazione si atterrà ai seguenti principi: assenza del fine di lucro, elettività e gratuità delle cariche sociali, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo.
Articolo 2 – Finalità.
1) Scopo specifico dell’Associazione WWOOF Italia è quello di organizzare, in sintonia con il Movimento Internazionale WWOOF (World Wide Opportunities on Organic Farms, già Willing Workers On Organic Farms), lo scambio nazionale ed internazionale di Volontari al fine di sviluppare l’interesse e la conoscenza per le tecniche dell’agricoltura naturale come scelta di vita. Al fine di perseguire tale scopo l’Associazione WWOOF Italia organizza una rete nazionale di persone che, condividendone gli scopi statutari, si costituiranno in Centri Educativi Permanenti per la libera circolazione di Apprendisti e Specialisti che, contribuendo in forma di volontariato allo sviluppo dei singoli progetti, sia dal punto di vista edificativo che produttivo o sperimentale, permettano la diffusione di idee e di metodi adatti ad un più sano equilibrio fra l’uomo e la natura.
2) L’Associazione WWOOF Italia si adopererà inoltre alla divulgazione di notizie e di informazioni che permettano scelte di vita quotidiana adatte alla pacifica convivenza fra i popoli del mondo nel più ampio rispetto degli equilibri naturali. A tale scopo saranno organizzati corsi e seminari con specialisti di tecniche di agricoltura ed edilizia naturale i cui atti saranno messi a disposizione di tutti, soci e non; saranno d’altra parte organizzati e promossi campi di lavoro per progetti specifici che rispettino i principi di fondo dell’Associazione.
3) L’Associazione, per perseguire le proprie finalità, potrà:
a) Svolgere attività di formazione, informazione, istruzione, ricerca e documentazione rivolti alla Società civile con particolare attenzione alle scuole di ogni ordine e grado.
b) Offrire ai soci opportunità di rapporti diretti e di scambio di informazioni, di beni e servizi, promuovendo rapporti di collaborazione e cooperazione fra i diversi soci e fra l’associazione e la Società civile.
c) Promuovere e gestire forme di mutuo soccorso fra i soci, in uno spirito di solidarietà sociale e di valorizzazione delle diversità culturali, religiose e razziali.
d) Promuovere e sostenere iniziative di finanza etica e di economia no-profit e sociale.
f) Far conoscere prodotti e servizi coerenti con lo scopo sociale, le loro tecniche di produzione e utilizzo;
g) Fornire ai soci, alle persone, alle amministrazioni interessate, ogni tipo di assistenza e rispondere adeguatamente ad ogni altra richiesta compatibile con lo scopo e l’oggetto sociale.
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Articolo 3 – Organi.
Sono organi dell’organizzazione:
1) L’Assemblea Generale dei Soci.
2) Il Consiglio Direttivo.
3) Il Presidente dell’Associazione.
Articolo 4 – Assemblea Generale dei Soci.
1) L’Assemblea Generale può essere ordinaria o straordinaria e viene convocata e presieduta dal Presidente dall’Associazione . L’Assemblea Generale può avere luogo anche fuori dalla sede e dai locali sociali.
2) L’Assemblea Generale regolarmente costituita rappresenta l’universalità dei Soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità con la legge e con il presente Statuto, vincolano tutti i Soci anche se non intervenuti o dissenzienti.
3) L’Assemblea Generale ordinaria deve essere convocata almeno una volta all’anno. Può, nel corso dell’esercizio sociale, essere convocata tutte le volte che il Presidente lo ritenga utile o necessario alla gestione sociale. Deve essere convocata, senza ritardo, quando ne sia fatta richiesta, per iscritto, da almeno 1/10 dei soci.
4) La convocazione dell’Assemblea Generale, tanto ordinaria che straordinaria, deve essere effettuata mediante avviso da comunicarsi con lettera semplice, fax o e-mail a ciascun Socio (avviso in Internet per i soci residenti all’estero ) e da affiggersi nei locali della sede sociale almeno 8 gg. prima della riunione.
5) L’avviso deve contenere le seguenti indicazioni:
a) L’elenco degli argomenti da trattare.
b) Il luogo designato per la riunione.
c) Il giorno e l’ora per la prima e per l’eventuale seconda convocazione: quest’ultima deve tenersi in un giorno diverso a quello fissato per la prima.
Articolo 5 – Compiti dell’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci.
L’Assemblea Generale è convocata in sede ordinaria per:
1) Approvare il bilancio sia preventivo che consuntivo.
2) Nominare i consiglieri;
3) Approvare gli eventuali regolamenti interni.
4) Deliberare sulle responsabilità dei consiglieri.
5) Deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale, riservati alla competenza che deriva all’Assemblea dalla legge e dal presente Statuto, e sottoposti al suo esame dai consiglieri.
Articolo 6 – Svolgimento delle Assemblee.
1) Hanno diritto di partecipare e di votare all’Assemblea tutti i soci dell’Associazione.
2) 0gni socio ha diritto al voto e può farsirappresentare alle Assemblee Generali da un altro socio, mediante delega.
3) 0gni socio non può avere più di cinque deleghe.
4) L’Assemblea Generale, tanto ordinaria che straordinaria, è validamente costituita, qualunque sia l’oggetto da trattare, in prima convocazione quando sono presenti la metà più uno dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti aventi diritto al voto.
5) Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti e/o rappresentati.
6) Quando si tratta di deliberare su modifiche statutarie, quanto in prima quanto in seconda convocazione, le delibere devono essere prese con il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) dei voti di tutti i presenti e/o rappresentati.
Articolo 7 – Consiglio Direttivo.
l) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri eletti dall’Assemblea che ne determinerà di volta in volta il numero, anche prima della scadenza prevista dall’art.8.
2) Il consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge, scegliendoli fra i suoi membri, il Presidente ed uno o più Vicepresidenti.
3) Per la prima volta tali cariche verranno conferite nell’atto costitutivo dell’Associazione.
Articolo 8 – Durata del Consiglio Direttivo.
1) I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
2) Essi non hanno diritto a compenso.
Articolo 9 – Convocazione del Consiglio Direttivo.
1) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisca, tutte le volte che lo ritenga necessario o utile, anche fuori dalla sede purché in Italia ma almeno una volta all’anno, oppure quando ne sia fra domanda da almeno un quarto dei Consiglieri.
2) La convocazione è fatta a mezzo di comunicazione che pervenga non meno di sette giorni prima della riunione, e nei casi di urgenza a mezzo telegramma o telefono, in modo che i Consiglieri ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Contemporaneamente la comunicazione deve essere esposta nei locali della sede sociale.
3) Le riunioni del Consiglio sono valide quando vi interviene la maggioranza dei Consiglieri in carica.
4) Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti.
5) Il Consigliere personalmente interessato nelle questioni che si discutono deve astenersi dal partecipare alle delibere.
6) Le delibere del Consiglio Direttivo devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e da un Segretario nominato all’uopo.
Articolo 10 – Poteri del Consiglio Direttivo.
1) Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’ Associazione, in conformità delle leggi e dello Statuto.
2) Spetta, fra l’altro, al Consiglio Direttivo:
a) Curare l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea.
b) Stendere i bilanci.
c) Stipulare gli atti ed i contratti di ogni genere inerenti all’attività sociale.
d) Regolare i rapporti di lavoro che fanno capo all’Associazione.
e) Deliberare circa l’ammissione, il recesso e l’esclusione dei Soci i quali, nell’ultimo caso, possono far ricorso all’Assemblea.
f) Compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che rientrino nell’oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizione di legge o dell’atto costitutivo, siano riservati all’Assemblea; il Consiglio Direttivo ha quindi facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti, davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria od Amministrativa in qualsiasi grado di giurisdizione.
g) Stipulare convenzioni con Enti Pubblici.
h) Compilare eventuali regolamenti interni.
Articolo 11- rinuncia, decadenza e scadenza dei consiglieri.
1) I Consiglieri che intendano rinunciare all’ufficio devono darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo
2) I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipino per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio Direttivo, decadono dalla carica.
3) Decadono dalla carica i Consiglieri che, per qualunque motivo, perdano la qualità di Soci.
4) La cessazione dei Consiglieri per scadenza dei termini ha effetto solo dal momento in cui il Consiglio Direttivo è ricostituito.
5) I Consiglieri decaduti o dimissionari saranno sostituiti dai soci che risultino primi fra i non eletti.
6) Le sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.
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Articolo 12 – Presidente del Consiglio Direttivo.
1) Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la firma e la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.
2) Il Presidente è autorizzato, senza preventiva delega del Consiglio Direttivo, a ricevere pagamenti da pubbliche amministrazioni, da banche e da privati, qualunque ne sia l’ammontare e la causale, rilasciandone liberatoria quietanza.
3) Previa delibera del Consiglio Direttivo potrà inoltre nominare e revocare avvocati e procuratori alle liti attive e passive, riguardanti l’Associazione, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa, in qualunque grado e giurisdizione.
4) In caso di assenza od impedimento del Presidente, le mansioni ed i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente in carica, se nominato, e in mancanza di questo ad un Consigliere delegato dal Consiglio.
5) Il concreto esercizio dei poteri di rappresentanza da parte del Vice Presidente o del Consigliere delegato dal Consiglio, attesta di per se’ l’assenza e l’impedimento del Presidente, ed esonera i terzi da qualsiasi responsabilità o accertamento al proposito.
Articolo 13 – Controversie.
Ogni eventuale controversia che avesse a sorgere tra Soci e Associazione, oppure tra Soci, in dipendenza del presente Statuto e/o della gestione sociale, sarà decisa dall’Assemblea con il voto concorde di almeno i 2/3 (due terzi) dei presenti
Articolo 14 – Bilancio.
1) L’esercizio sociale dell’Associazione ha inizio il 1 Gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.
2) Il Consiglio Direttivo presenta annualmente entro il 30 Aprile all’Assemblea la relazione nonché il rendiconto consuntivo dell’esercizio trascorso e quello preventivo per l’anno in corso.
3) Il rendiconto consuntivo e preventivo devono essere depositati nella sede della organizzazione e spediti per raccomandata, fax o e-mail (avviso Internet per i soci residenti all’estero) a tutti i Soci 10 giorni prima della convocazione dell’Assemblea affinché i Soci possano prenderne visione.
Articolo 15 – Soci.
1) Sono Soci dell’organizzazione quelli che sottoscrivono il presente statuto e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda di ammissione è accolta dal Consiglio Direttivo.
2) Nella domanda di ammissione, l’aspirante Socio dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell’organizzazione. L’ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.
3) I Soci cessano di appartenere all’organizzazione per:
a) Dimissioni volontarie.
b) Per non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno sei mesi.
c) Per morte.
d) Per indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo. In questo caso è ammesso il ricorso all’Assemblea che decide in via definitiva.
4) Tute le prestazioni fornite dai Soci sono a titolo gratuito.
Articolo 16 – Diritti e obblighi dei Soci.
1) I Soci hanno diritto a partecipare alle Assemblee, di votare direttamente o per delega, di svolgere il lavoro preventivamente concordato e di recedere dall’appartenenza all’organizzazione.
2) I Soci hanno l’obbligo di rispettare le norme del presente statuto, di pagare le quote sociali e i contributi nell’ammontare fissato dall’Assemblea e di prestare il lavoro volontario preventivamente concordato.
Articolo 17 – Quota Sociale.
1) La quota associativa a carico dei Soci è fissata dall’Assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile ne’ ripetibile o rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualità di Socio; e’ inoltre intrasmissibile e non rivalutabile.
2) I Soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell’ Assemblea né prendere parte alle attività dell’ Organizzazione.
Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.
Articolo 18 – Risorse economiche.
1) L’ Organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
a) Quote associative e contributive dei Soci.
b) Contributi dei privati.
c) Contributi dello Stato, di Enti ed Istituzioni Pubbliche.
d) Contributi di organismi internazionali.
e) Donazioni e lasciti testamentari; rimborsi derivante da convenzioni.
g) Entrate derivante da attività commerciali e produttive marginali di cui al D.M. del 2515195.
h) Rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’Organizzazione a qualunque titolo.
2) I fondi sono depositati presso l’Istituto di Credito stabilito dal Consiglio Direttivo.
3) Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili di esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita dell’Associazione.
3) Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del Presidente o del Vice Presidente.
Articolo 19 – Modifiche allo Statuto.
Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all’Assemblea da uno degli Organi o da almeno cinque Soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall’ Assemblea con il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) di tutti i presenti.
Articolo 20 – Durata e scioglimento dell’Associazione.
1) La durata dell’Associazione é illimitata ed essa non potrà sciogliersi che per decisione di una Assemblea Straordinaria appositamente convocata dal Consiglio Direttivo la quale dovrà decidere sulla devoluzione del patrimonio esistente, dedotte le passività, a favore di organizzazioni di volontariato che operino in identico o analogo settore.
2) L’Assemblea provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente fra i soci. 3) La delibera di scioglimento necessiterà del voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei soci.
Articolo 21- Collegio Arbitrale.
1) Ogni eventuale controversia che l’Assemblea non fosse in grado di risolvere, sarà decisa da un Collegio di tre Arbitri nominati uno da ciascuna delle due parti ed il terzo d’accordo tra le parti o, in difetto, dal Tribunale di Livorno.
2) Il Collegio Arbitrale funzionerà con poteri di amichevole compositore, e giudicherà, in modo inappellabile, anche senza le formalità di procedura, ma nell’osservanza del principio del contraddittorio.
Articolo 22 – Norma di rinvio.
1) Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.
statuto_promozione_sociale_dal_sito.pdf92.2 KB29/12/2012, 19:19












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