Lo Statuto

da | Mag 17, 2011 | Trasparenza

 

Art 1 Costituzione
Si è costituita in data 12 Febbraio 1999, con sede in Castagneto Carducci, l’organizzazione di volontariato WWOOF ITALIA – Willing Workers 0n Organic Farm, oggi Associazione di Promozione Sociale, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni e integrazioni (in seguito denominato “Codice del Terzo settore” o piĂš brevemente CTS) denominata WWOOF ITALIA  APS – World Wide Opportunities on Organic Farms – piĂš avanti chiamata per brevitĂ  WI,
L’associazione potrĂ  istituire, su delibera dell’Organo di amministrazione, uffici e sedi operative altrove. Il trasferimento della sede all’interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto. L’associazione ha durata illimitata .

2) – Fino all’operativitĂ  del Registro unico nazionale del Terzo settore continuano ad applicarsi per l’associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione nel Registro regionale delle APS. Il requisito dell’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell’istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell’associazione, ai sensi dell’art. 101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.
 
3) Il patrimonio dell’associazione non potrà essere inferiore alla somma liquida e disponibile di 15.000 € o comunque al patrimonio minimo previsto dal CTS per il riconoscimento della personalità giuridica

4) I contenuti, la struttura e l’ordinamento interno di WI si fondano sui principi di democrazia, di uguaglianza dei diritti e non discriminazione di tutti gli Associati, con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

5) WI si atterrĂ  ai seguenti principi: assenza del fine di lucro, perseguimento di finalitĂ  civiche, solidaristiche e di utilitĂ  sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o piĂš delle seguenti attivitĂ  di interesse generale, non distribuzione dei proventi delle attivitĂ  fra gli associati, anche in forme indirette; obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attivitĂ  istituzionali statutariamente previste, elettivitĂ  e gratuitĂ  delle cariche sociali, perseguimento dei propri scopi avvalendosi prevalentemente di attivitĂ  prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. WI potrĂ  assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.

Art 2 FinalitĂ 
1) Scopo specifico di WI è quello di favorire, in sintonia con il Movimento Internazionale WWOOF (World Wide Opportunities On Organic Farm), la circolazione nazionale ed internazionale di Volontari (Wwoofer) per promuovere lo sviluppo dell’agricoltura naturale come scelta di vita organizzando una rete nazionale di persone (Host) che si costituiscono in Centri Educativi che mettono a disposizione i propri spazi di vita e di lavoro per permettere l’accoglienza di soci (wwoofer) che contribuiranno volontariamente alla vita e allo sviluppo dei singoli centri, promuovendo cosĂŹ la diffusione di idee e di pratiche per un sano equilibrio fra l’uomo e la natura (wwoofing)
WI si adopererà per realizzare il proprio scopo sociale a svolgere e promuovere a titolo principale, in sintonia con quanto disposto dall’art. 5 del Codice del Terzo Settore, le seguenti attività di interesse generale:
a – attivitĂ  di formazione, informazione, istruzione, ricerca e documentazione rivolti alla societĂ  civile con particolare attenzione alle scuole;
b – offrire opportunitĂ  di rapporti diretti e di scambio di informazioni, beni e servizi, promuovendo rapporti di collaborazione e cooperazione fra i soci e fra l’associazione e la societĂ  civile, con particolare attenzione allo sviluppo di reti;
c – promuovere e gestire forme di mutuo soccorso fra i soci, in uno spirito di solidarietĂ  sociale e di valorizzazione delle diversitĂ  culturali, religiose e razziali;
d – promuovere e sostenere iniziative di finanza etica e di economia no-profit, mutualistica e solidale, che abbiano ricadute sull’economia locale;
e – promuovere l’organizzazione di acquisti collettivi di prodotti e servizi coerenti con lo scopo sociale;
f – far conoscere prodotti e servizi coerenti con lo scopo sociale, le loro tecniche di produzione e utilizzo;
g – fornire, compatibilmente con lo scopo e l’oggetto sociale, risposte adeguate ai soci, alle persone, alle amministrazioni interessate;
h – divulgare notizie e informazioni che permettano scelte di vita quotidiana adatte alla pacifica convivenza fra i popoli;
I – organizzare corsi e seminari con specialisti di tecniche di agricoltura ed edilizia naturale i cui atti saranno messi a disposizione di tutti, soci e non;
j – organizzare campi di lavoro per progetti specifici.

2) L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.
3) L’associazione può esercitare anche attivitĂ  di raccolta fondi, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attivitĂ  di interesse generale e nel rispetto dei principi di veritĂ , trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art 3 Organi sociali
1) Sono organi di WI:
a – l’Assemblea Generale dei Soci;
b – il Consiglio Direttivo;
c – il Presidente;
d – il Collegio dei Probiviri;
e – il Collegio dei Revisori, se nominato;
f – l’Organo di Controllo se nominato.
2) Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo quanto previsto per i membri del Collegio dei Probiviri, del Collegio dei Revisori e dell’Organo di Controllo.

Art 4 Assemblea Generale dei Soci
1) L’Assemblea Generale dei Soci è l’organo sovrano dell’Associazione e rappresenta l’universalitĂ  dei Soci e le sue deliberazioni, assunte in conformitĂ  con la legge e con il presente Statuto, vincolano tutti i Soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.
2) L’Assemblea Generale può essere ordinaria o straordinaria, viene convocata e presieduta dal Presidente e può avere luogo fuori dalla sede sociale.
3) L’Assemblea Generale ordinaria deve essere convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, ovvero tutte le volte che il Presidente lo ritenga utile o necessario o quando ne sia fatta richiesta per iscritto, da almeno 1/20 dei soci.
4) La convocazione dell’Assemblea Generale, sia ordinaria che straordinaria, deve essere comunicata a ciascun Socio almeno otto giorni prima mediante lettera o fax o posta elettronica o avviso sul sito web di WI.
5) Nella convocazione dovranno essere specificati l’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora della riunione, sia della prima che di un’eventuale seconda convocazione, quest’ultima da tenersi in un giorno diverso a quello fissato per la prima.

Art 5 Compiti dell’Assemblea Generale dei Soci
L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili
1) L’Assemblea Generale è convocata in sede ordinaria per:
a – approvare il bilancio sia preventivo che consuntivo;
b – nominare i consiglieri, i probiviri ed eventuali revisori;
c – deliberare sulla responsabilitĂ  dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilitĂ  nei loro confronti;
d – deliberare su contratti e rapporti lavorativi riguardanti membri del Consiglio, di cui all’Art. 9.3;
e – deliberare in ordine alle proposte del Consiglio Direttivo in merito alla determinazione delle quote associative annuali;
f – approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
g – deliberare sugli altri oggetti attinenti alla gestione sociale, di competenza dell’Assemblea a norma di legge o del presente Statuto, e sottoposti al suo esame dai consiglieri.

2) L’Assemblea Generale è convocata in sede straordinaria per deliberare sulla modifica dello Statuto e del Regolamento, sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.
Le proposte di modifica allo Statuto e al Regolamento possono essere presentate all’Assemblea da uno degli Organi o da almeno 50 Soci. Le relative delibere sono prese secondo quanto previsto all’art. 6.6.

Art 6  Svolgimento delle Assemblee
1) Hanno diritto di partecipare alle Assemblee tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa. Hanno diritto di voto i soci iscritti al libro soci da almeno tre mesi
2) Ogni socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta.
3) Ogni socio non può avere piÚ di tre deleghe.
4) L’Assemblea Generale, tanto ordinaria che straordinaria, è validamente costituita, qualunque sia l’oggetto da trattare, in prima convocazione quando è presente, anche per delega, la metĂ  piĂš uno dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti aventi diritto al voto.
5) Nell’Assemblea ordinaria, le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti e/o rappresentati.
6) Nell’Assemblea straordinaria le delibere devono essere prese, tanto in prima quanto in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) dei voti dei soci presenti e/o rappresentati, salvo quanto previsto per lo scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio, in cui l’Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati.

Art 7  Consiglio Direttivo
1) Il Consiglio Direttivo è l’organo che dirige ed amministra WI ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
È composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri eletti dall’Assemblea che potrĂ  stabilirne il numero, anche prima della scadenza prevista dal paragrafo 4.

2) Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge, scegliendoli fra i suoi membri, il Presidente ed uno o piĂš Vicepresidenti.
3) Per la prima volta tali cariche verranno conferite nell’atto costitutivo di WI.
4) I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
5) Essi non hanno diritto a compenso.
6) La maggioranza dei consiglieri sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l’art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilitĂ  e di decadenza

7) I Consiglieri, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l’iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell’associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

8) Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art 8 Convocazione del Consiglio Direttivo
1) Il Consiglio Direttivo è convocato almeno una volta all’anno, anche fuori dalla sede, purchĂŠ in Italia, dal Presidente o da chi lo sostituisca, tutte le volte che lo ritengano necessario o utile, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un consigliere se il Consiglio è composto da tre membri o da almeno due consiglieri  in tutti gli altri casi.
2) La convocazione deve pervenire non meno di sei giorni prima della riunione. In caso di urgenza  la convocazione è fatta a mezzo telegramma,  telefono o posta elettronica almeno un giorno prima della riunione.
3) Le riunioni del Consiglio sono valide quando vi interviene la maggioranza dei Consiglieri in carica.
4) Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti.
5) Il Consigliere personalmente interessato nelle questioni che si discutono deve astenersi dal partecipare alle delibere.
6) Delle delibere del Consiglio viene redatto apposito verbale, che verrĂ  sottoscritto dal Presidente e, se nominato, dal Segretario della riunione.
7) Le riunioni del Consiglio sono aperte, senza diritto di voto, a tutti i soci, salvo diversa decisione dei consiglieri per esigenze di riservatezza.  
       
Art 9 Poteri del Consiglio Direttivo
1) Il Consiglio Direttivo è investito dei piĂš ampi poteri per la gestione e l’amministrazione di WI, nel rispetto delle leggi e dello Statuto, esclusi quelli che per disposizione di legge o di statuto siano riservati all’Assemblea.
2) Fermo restando quanto sopra, sono di competenza del Consiglio Direttivo tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che rientrino nell’oggetto sociale e in generale qualsiasi provvedimento necessario al buon funzionamento di WI, fra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a – eleggere fra i suoi membri il Presidente ed eventualmente uno o piĂš Vicepresidenti;
b – curare l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea;
c – stendere i bilanci;
d – stipulare atti e contratti di ogni genere inerenti all’attivitĂ  sociale;
e – regolare i rapporti di lavoro che fanno capo a WI come indicato all’art 17 del presente statuto
f – deliberare circa l’ammissione, il recesso, la sospensione temporanea e l’esclusione di Soci..
g – conferire incarichi di collaborazione esterna e nominare avvocati e procuratori alle liti, davanti a qualsiasi AutoritĂ  Giudiziaria od Amministrativa in qualsiasi grado di giurisdizione;
h – stipulare convenzioni con Enti Pubblici;
i – compilare regolamenti interni, salvo ratifica assembleare;;
j – affidare e revocare a singoli soci mansioni o incarichi fiduciari utili a organizzare l’associazione,  diffonderne i principi e realizzarne gli scopi;
k – determinare l’importo dovuto dai soci a titolo di quota annuale, salvo ratifica assembleare;
l – affidare particolari incarichi a soci e non soci che sono tenuti a rendere conto del loro operato
3) Per rapporti contrattuali e lavorativi, di cui ai punti d ed e, che dovessero interessare membri del consiglio direttivo stesso, è richiesta la ratifica dei soci alla prima Assemblea utile.

Art 10 Rinuncia, decadenza e scadenza dei consiglieri
1) I Consiglieri che intendano rinunciare all’ufficio devono darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
2) I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipino per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio Direttivo, decadono dalla carica.
3) Decadono dalla carica i Consiglieri che, per qualunque motivo, perdano la qualitĂ  di  Soci.
4) La cessazione dei Consiglieri per scadenza dei termini ha effetto solo dal momento in cui il Consiglio Direttivo è ricostituito.
5) I Consiglieri decaduti o dimissionari saranno sostituiti dai soci che risultino primi fra i non eletti o da altri eletti alla prima assemblea utile.
6) Le sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.
7) Eventuali variazioni nella composizione del consiglio o nelle deleghe dei singoli consiglieri verranno comunicate come disposto dal CTS

Art 11 Presidente del Consiglio Direttivo
1) Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la firma e la rappresentanza legale di WI di fronte a terzi ed in giudizio.
2) Il Presidente è autorizzato, senza preventiva delega del Consiglio Direttivo, a ricevere pagamenti da pubbliche amministrazioni, da banche e da privati, qualunque ne sia l’ammontare e la causale, rilasciandone liberatoria quietanza.
3) Previa delibera del Consiglio Direttivo potrĂ  inoltre nominare e revocare avvocati e procuratori alle liti attive e passive, riguardanti WI, davanti a qualsiasi autoritĂ  giudiziaria ed amministrativa, in qualunque grado e giurisdizione.
4) In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le mansioni ed i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente in carica, se nominato, e in mancanza di questo ad un Consigliere delegato dal Consiglio.
5) Il concreto esercizio dei poteri di rappresentanza da parte del Vice Presidente o del Consigliere delegato dal Consiglio, attesta di per sĂŠ l’assenza e I’impedimento del Presidente, ed esonera i terzi da qualsiasi responsabilitĂ  o accertamento al proposito.

ART. 12 Organo di controllo

L’Organo di controllo è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o per volontà dell’Associazione che ne deciderà la composizione monocratica o collegiale dando delega al Consiglio Direttivo per la scelta dei componenti nel rispetto di quanto previsto dal CTS

L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31 del CTS, la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai consiglieri notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art 13 Collegio dei Probiviri

1) Il Collegio dei Probiviri è eletto dall’Assemblea ed è composto da uno o tre membri effettivi scelti preferibilmente non fra i soci effettivi, anche su indicazione del Consiglio Direttivo.
Esso può agire da organo monocratico o, se composto da tre membri, con la figura di un Presidente eletto al suo interno.
L’assemblea, qualora lo ritenga opportuno, può eleggere un membro supplente, con compiti consultivi non vincolanti, che subentra in caso di prolungata indisponibilitĂ  o astensione per conflitto di interesse di un membro effettivo, fino alla prima Assemblea utile, che deve provvedere, se necessario, alla nomina dei membri necessari per l’integrazione del collegio. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.
2) I Probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
3) La carica di Proboviro è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.
4) Il Collegio dei Probiviri ha il compito di:
a – Monitorare l’operato del Consiglio e dell’Associazione per verificarne la rispondenza agli scopi sociali e agli obiettivi prefissati, fornendo anche indirizzi e raccomandazioni;
b – Giudicare in via definitiva su eventuali ricorsi di soci;
c – Svolgere il ruolo di garante e di amichevole compositore in caso di controversie all’interno dell’Associazione di cui all’art. 15.5 e 19 ;
d – Se convocato dal Consiglio, partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo esprimendo pareri o voti consultivi.
5) Il Proboviro che ha un interesse in questioni rimesse al Collegio, deve astenersi dal partecipare alle relative discussioni e decisioni;
6) All’atto della nomina può prevedersi un compenso per i probiviri non soci, in conformitĂ  con quanto previsto dalla normativa

Art. 14 Collegio dei Revisori
Se l’Organo di controllo non esercita la revisione legale dei conti e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge l’associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una SocietĂ  di revisione legale iscritti nell’apposito registro.

2) L’assemblea, qualora lo ritenga opportuno ed indipendentemente dai requisiti di legge, può eleggere un Collegio dei Revisori, anche su indicazione del Consiglio Direttivo, in numero da uno a tre membri, anche non persone fisiche, scelti tra persone o enti di comprovata competenza e professionalitĂ , non necessariamente aderenti all’Associazione.
Il Collegio dei Revisori può agire da organo monocratico o, se composto da piÚ membri, con la figura di un Presidente eletto al suo interno.
L’assemblea, qualora lo ritenga opportuno, può eleggere un membro supplente, con compiti consultivi non vincolanti, che subentra in caso di prolungata indisponibilitĂ  o astensione per conflitto di interesse di un membro effettivo, fino alla prima Assemblea utile, che deve provvedere, se necessario, alla nomina dei membri necessari per l’integrazione del collegio. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.
3) I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
4) La carica di Revisore è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo;
5) Il Collegio dei Revisori:
verifica la corretta gestione dell’Associazione sul piano economico-finanziario;
esprime il proprio parere sul bilancio sia preventivo che consuntivo e sugli altri documenti contabili redatti, prima che vengano presentati   all’Assemblea per l’approvazione;
potrĂ  altresĂŹ indirizzare al Presidente ed ai membri del Consiglio Direttivo le raccomandazioni che riterrĂ  utili al fine di permettere il miglior assolvimento dei compiti loro assegnati nel rispetto delle norme e dello statuto;
se convocato dal Consiglio, partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo esprimendo pareri o voti consultivi.
6) Il Revisore che ha un interesse in questioni rimesse al Collegio, deve astenersi dal partecipare alle relative discussioni e decisioni;
7) All’atto della nomina può prevedersi un compenso per i revisori non soci, in conformitĂ  con quanto previsto dalla normativa.

Art 15 Soci
1) Possono divenire soci di WI le persone maggiori di 18 anni, o gli enti del terzo settore o senza scopo di lucro che ne condividono i principi, gli ideali e le finalità e intendano impegnarsi per la loro realizzazione. La composizione in termine numerico della adesione dei suddetti enti dovrà rispettare quanto indicato all’art.35 del CTS.
2) Il numero dei soci è illimitato. ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
Chi intende essere ammesso come associato dovrĂ  presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrĂ  contenere:
l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, nonchĂŠ    recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica qualora esistenti;
la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

Il Consiglio direttivo o consigliere delegato delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalitĂ  perseguite e le attivitĂ  di interesse generale svolte.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura del consigliere delegato, nel libro degli associati.
Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l’ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci il Collegio dei Probiviri, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocato, in occasione della successiva convocazione.
Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dal presente articolo ai commi 4 e 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

4) I soci cessano di appartenere a WI per:
a – decesso;
b – dimissioni volontarie;
c – morositĂ  nel versamento della quota associativa;
d – esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo.
5) Il socio può essere escluso per atti compiuti in contrasto con il presente statuto o il regolamento interno o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.  Per casi meno gravi, il Consiglio Direttivo può disporre la sospensione temporanea del socio.
Il socio escluso o sospeso può fare ricorso e discuterlo con il Consiglio Direttivo.
In caso di mancata composizione giudicherĂ  in via definitiva il Collegio dei Probiviri.
6) I soci prestano la propria attività prevalentemente in forma volontaria, libera e gratuita, salvo eventuali rimborsi di spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo e salvo l’assunzione come dipendente o la collaborazione come lavoratore autonomo.

Art 16 Diritti e doveri dei Soci
1) Tutti i soci hanno uguali diritti e doveri.
2) I Soci hanno diritto a:
– partecipare alle Assemblee
– votare direttamente o per delega
– recedere dall’appartenenza a WI
essere informati e partecipare a tutte le attivitĂ  ed iniziative di WI.
esaminare i libri sociali con semplice richiesta al Presidente
3) I Soci hanno il dovere di:
– rispettare e far rispettare le norme del presente statuto e del regolamento
– pagare le quote sociali fissate dall’Assemblea
– prestare il lavoro volontario preventivamente concordato
rispettare gli impegni presi con gli altri soci.

4) sono soci volontari coloro i quali per libera scelta svolgono attività in relazione fra loro e/o per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
La loro attivitĂ  deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietĂ .
L’attivitĂ  dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attivitĂ  prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
la qualitĂ  di volontario sarĂ  adeguata a quanto previsto per le APS dal CTS

17) Lavoratori
L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.
Il rapporto lavorativo verrĂ   regolato e gestito in osservanza di quanto disposto dal CTS e ne verrĂ  dato conto nel bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di bilancio.

Art 18 Quota Sociale
1) La quota associativa a carico dei Soci è:
– determinata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall’Assemblea;
– annuale;
– non frazionabile nĂŠ ripetibile;
– non  rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualitĂ  di Socio;
– intrasmissibile e non rivalutabile.
2) I Soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono:
– partecipare all’Assemblea;
– prendere parte alle attivitĂ  dell’Associazione;
– essere elettori o eletti alle cariche sociali.

Art 19 Controversie
1) Tutte le eventuali controversie tra gli associati relative al rapporto associativo o tra essi e l’associazione ed i suoi organi sono devolute al Collegio dei Probiviri.
2) Il Collegio dei Probiviri decide anche in merito al ricorso presentato dal socio non ammesso, sospeso o escluso che non ha trovato composizione in sede di Consiglio.
3) In tutti i suddetti casi il Collegio dei Probiviri deciderĂ  e giudicherĂ  in modo inappellabile, anche senza le formalitĂ  di procedura, ma nell’osservanza del principio del contraddittorio.
4) È escluso il ricorso ad ogni altra giurisdizione.

Art 20 Risorse economiche
1) L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
a – quote associative e contributive dei Soci;
b – contributi di privati;
c – contributi dello Stato, di Enti ed Istituzioni Pubbliche;
d – contributi di organismi internazionali;
e – donazioni e lasciti testamentari;
f – rimborsi derivanti da convenzioni;
g –  entrate derivanti da attivitĂ  ex art. 6 CTS e da raccolta fondi ex art. 7 CTS
h – rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’Organizzazione a qualunque titolo.
i) altre entrate compatibili con le finalitĂ  sociali dell’associazionismo di promozione sociale e con i principi e gli scopi a cui si ispira WI
2) Spetta al Consiglio, sentito il parere facoltativo e non vincolante del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori, l’accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti testamentari di cui al punto precedente.
3) I fondi sono depositati presso I’Istituto di Credito stabilito dal Consiglio Direttivo.
4) Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili di esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita dell’Associazione ai propri associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti di organi amministrativi anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo
5) Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del Presidente o di un Vicepresidente.

Art 21 Bilancio
1) L’esercizio sociale di WI ha inizio l’1 Gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.
2) Il Consiglio Direttivo presenta annualmente all’Assemblea, entro il 30 Aprile, la relazione nonchĂŠ il rendiconto consuntivo dell’esercizio trascorso e quello preventivo per I’anno in corso.
3) I rendiconti consuntivo e preventivo devono essere depositati nella sede di WI, inviati  a tutti i Soci per lettera, fax o posta elettronica e/o pubblicati sul sito internet di WI entro 10 giorni dalla data dell’Assemblea in cui verranno discussi.
4) Prima della presentazione all’Assemblea per l’approvazione, il bilancio preventivo e consuntivo, dovranno essere sottoposti al Collegio dei Revisori, se nominato, perché esprima il proprio parere.

5)Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superano la soglia prevista dal CTS l’associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

6)Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superano la soglia prevista dal CTS l’associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

ART. 22 Libri

L’associazione deve tenere i seguenti libri:
libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

libro delle riunioni e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Probiviri, tenuto a cura dello stesso organo;
il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le modalità indicate all’articolo 16 del presente statuto

Art 23 Durata e scioglimento dell’Associazione
1) La durata di WI è illimitata ed esso non potrà sciogliersi che per decisione di una Assemblea Straordinaria appositamente convocata dal Consiglio Direttivo, la quale dovrà decidere sulla devoluzione del patrimonio esistente, dedotte le passività, a favore di organizzazioni di volontariato o promozione sociale che operino in identico o analogo settore con principi affini a quelli espressi nel presente Statuto.
2) L’Assemblea provvede anche alla nomina di uno o piĂš liquidatori da scegliersi preferibilmente fra i soci.
3) La relativa delibera è presa secondo quanto previsto all’art. 6.6

Art 24 Norma di rinvio.
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

pdfStatuto_2019_registrato.pdf5.37 MB04/12/2019, 16:31

Pubblicato da Claudio per WWOOF Italia

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