Vademecum sicurezza sul lavoro

da | Feb 11, 2019 | Documentazione

I volontari ed i Soci Viaggiatori (wwoofers), per la normativa sulla sicurezza sul lavoro, non sono considerati lavoratori dipendenti.

PER GLI HOST

L’host per le attività svolte dal wwoofer:
– deve informare i wwoofer sui rischi esistenti negli ambienti dove si svolge l’attivitĂ  del wwoofer e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate e da adottare in relazione all’attivitĂ , fra le quali le precauzioni per:

  • la movimentazione manuale di carichi (carico e scarico a mano di sacchi di mangime e concimi chimici, di bidoni di latte, di balle di fieno, ecc.);
  • l’esposizione al sole e al calore;
  • la presenza degli animali nell’azienda;
  • i rumori e le vibrazioni delle attrezzature;
  • sostanze dannose(p. es. antiparassitari, concimi, disinfettanti, ecc.).

– deve adottare tutte le misure utili a eliminare o, ove ciò non sia possibile, a ridurre al minimo i rischi che possono scaturire in concomitanza tra l’attivitĂ  dei wwoofer e l’attivitĂ  degli altri soggetti presenti e le altre attivitĂ  che si svolgono nell’azienda.

– deve fornire al wwoofer le attrezzature e protezioni idonee, fra le quali:

  • mascherina durante il trattamento antiparassitario, la macinazione, la movimentazione e lo stoccaggio di fieno, ecc.;
  • guanti da indossare contro i rischi di tagli, contatti con sostanze urticanti, rischi microbiologici legati agli animali, ecc.;
  • scarponi o stivali da usare durante le lavorazioni che presentano pericoli di punture, tagli, ustioni e schiacciamenti;
  • cappello e pomate da usare per proteggersi dall’esposizione al sole durante i lavori sul campo nelle ore calde.

– deve assicurarsi che il wwoofer utilizzi le attrezzature e protezioni in modo appropriato.

Per completezza, si evidenzia che l’host ha i medesimi obblighi anche nei confronti di:

  • Volontari;
  • Componenti della famiglia che lavorano in azienda (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado;
  • Coltivatori diretti;
  • Soci delle societĂ  semplici operanti nel settore agricolo;
  • Lavoratori autonomi.

PER I WWOOFER:

I wwoofer nello svolgimento delle loro attivitĂ  presso il Socio Ospitante (host):

  • – devono utilizzare attrezzature di lavoro idonee;
  • – devono utilizzare le dovute precauzioni e protezioni;
  • – possono utilizzare attrezzi da lavoro manuali o attrezzi meccanici ed elettrici a bassa potenza (p. es. trapano, levigatrice, decespugliatore a filo, compressore e simili);
  • – non possono utilizzare macchinari a motore di una certa pericolositĂ  e che necessitano di esperienza e abilitĂ  specifiche (p. es. motoseghe, attrezzi a lama, motocoltivatori, trattori o similari);
  • – non possono svolgere attivitĂ  che coinvolgono professionalitĂ  specifiche quali ad esempio l’idraulico, l’elettricista, il muratore e similari;
  • – possono a loro onere e spese richiedere le visite mediche per valutare l’idoneitĂ  all’attivitĂ  svolte presso l’host;
  • – possono a loro onere e spese partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attivitĂ  svolte presso l’host.

Per completezza, si evidenzia che quanto sopra vale anche per:

  • Volontari;
  • Componenti della famiglia che lavorano in azienda (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado;
  • Coltivatori diretti;
  • Soci delle societĂ  semplici operanti nel settore agricolo;
  • Lavoratori autonomi;
  • quindi anche l’host se rientra in una delle suddette categorie.

Per completezza, si evidenzia che se in azienda sono presenti anche o solo i seguenti soggetti:

  • Lavoratori dipendenti;
  • Apprendisti;
  • Tirocinanti (formazione – alternanza tra studio e lavoro);
  • Allievi di istituti di istruzione ed universitari o partecipanti ai corsi di formazione professionale;
  • Addetti ai lavori socialmente utili;

l’Host deve:

  • fino a 30 lavoratori: svolgere i compiti di prevenzione e protezione dai rischi – con piĂą di 30 lavoratori: designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (rspp);
  • redigere il documento di valutazione dei rischi (dvr);
  • procedere a sue spese alle visite mediche per i suddetti soggetti da parte del medico competente;
  • assicurare a sue spese la formazione, informazione e addestramento con specifici corsi di formazione dei suddetti soggetti.

Si evidenzia che i suddetti soggetti, ad eccezione dei dipendenti, sono coperti dall’assicurazione per danni commessi e subiti.

Semplificazioni per le imprese agricole medie e piccole

Le imprese agricole che impiegano solo:

  • lavoratori stagionali con meno di 50 giornate l’anno e per lavorazioni generiche e semplici non richiedenti specifici requisiti professionali;
  • lavoratori occasionali che svolgono attivitĂ  agricole stagionali.

Beneficiano di alcune semplificazioni:

  • Obbligo sanitario: è sufficiente la visita medica preventiva, valida due anni, da effettuarsi dal medico competente ovvero dal dipartimento di prevenzione della ASL.
  • Obblighi informativi e formativi: è sufficiente consegnare al lavoratore appositi documenti, certificati dalla ASL o dagli enti bilaterali e dagli organismi paritetici, con indicazioni per la riduzione e la gestione dei rischi ed informazioni su procedure utili all’acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e all’identificazione e eliminazione, ovvero alla riduzione e gestione, dei rischi in ambiente di lavoro.

Stralcio normativa

Decreto legislativo – 09/04/2008, n. 81

Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro

TITOLO I
PRINCIPI COMUNI
CAPO I
Disposizioni generali

ARTICOLO N.1

Finalita’

Art. 1.

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo costituiscono attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo. Il presente decreto legislativo persegue le finalita’ di cui al presente comma nel rispetto delle normative comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia, nonche’ in conformita’ all’articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, garantendo l’uniformita’ della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di eta’ e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati.

2. In relazione a quanto disposto dall’articolo 117, quinto comma, della Costituzione e dall’articolo 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, le disposizioni del presente decreto legislativo, riguardanti ambiti di competenza legislativa delle regioni e province autonome, si applicano, nell’esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, nelle regioni e nelle province autonome nelle quali ancora non sia stata adottata la normativa regionale e provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest’ultima, fermi restando i principi fondamentali ai sensi dell’articolo 117, terzo comma , della Costituzione.

3. Gli atti, i provvedimenti e gli adempimenti attuativi del presente decreto sono effettuati nel rispetto dei principi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

ARTICOLO N.2

Definizioni

Art. 2.

1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:

a) “lavoratore”: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attivita’ lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore cosi’ definito e’ equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di societa’, anche di fatto, che presta la sua attivita’ per conto delle societa’ e dell’ente stesso; l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; [il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; ] i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; [il volontario che effettua il servizio civile;] il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni (1);

Si noti che il Decreto legislativo 03/08/2009, n. 106 ha eliminato il Volontario dalla definizione di “Lavoratore”.

b) “datore di lavoro”: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attivita’, ha la responsabilita’ dell’organizzazione stessa o dell’unita’ produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attivita’, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo;

c) “azienda”: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato;

d) “dirigente”: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attivita’ lavorativa e vigilando su di essa;

e) “preposto”: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attivita’ lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;

f) “responsabile del servizio di prevenzione e protezione”: persona in possesso delle capacita’ e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

g) “addetto al servizio di prevenzione e protezione”: persona in possesso delle capacita’ e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l);

h) “medico competente”: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all’articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed e’ nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;

i) “rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;

l) “servizio di prevenzione e protezione dai rischi”: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attivita’ di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;

m) “sorveglianza sanitaria”: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalita’ di svolgimento dell’attivita’ lavorativa;

n) “prevenzione”: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarita’ del lavoro, l’esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrita’ dell’ambiente esterno;

o) “salute”: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un’assenza di malattia o d’infermita’;

p) “sistema di promozione della salute e sicurezza”: complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;

q) “valutazione dei rischi”: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attivita’, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;

r) “pericolo”: proprieta’ o qualita’ intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;

s) “rischio”: probabilita’ di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;

t) “unita’ produttiva”: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale;

u) “norma tecnica”: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un’organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria;

v) “buone prassi”: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni, dall’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all’articolo 51, validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6, previa istruttoria tecnica dell’ISPESL, che provvede a assicurarne la piu’ ampia diffusione;

z) “linee guida”: atti di indirizzo e coordinamento per l’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai Ministeri, dalle regioni, dall’ISPESL e dall’INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

aa) “formazione”: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;

bb) “informazione”: complesso delle attivita’ dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;

cc) “addestramento”: complesso delle attivita’ dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;

dd) “modello di organizzazione e di gestione”: modello organizzativo e gestionale per la definizione e l’attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro;

ee) “organismi paritetici”: organismi costituiti a iniziativa di una o piu’ associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attivita’ formative e l’elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; l’assistenza alle imprese finalizzata all’attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attivita’ o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento;

ff) “responsabilita’ sociale delle imprese”: integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle aziende e organizzazioni nelle loro attivita’ commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate.

(1) Lettera modificata dall’articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.

ARTICOLO N.3

Campo di applicazione

Art. 3.

1. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attivita’, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.

2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di protezione civile, nonche’ nell’ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalita’ istituzionali alle attivita’ degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle universita’, degli istituti di istruzione universitaria, delle istituzioni dell’alta formazione artistica e coreutica, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, degli uffici all’estero di cui all’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, degli uffici all’estero di cui all’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiaritĂ  organizzative ivi comprese quelle per la tutela della salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed attivitĂ  condotte dalla Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, nonchĂ© dalle altre Forze di polizia e dal Corpo dei vigili del fuoco, nonchĂ© dal Dipartimento della protezione civile fuori dal territorio nazionale, individuate entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo con decreti emanati, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dai Ministri competenti di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della salute e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale nonche’, relativamente agli schemi di decreti di interesse delle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri ed il Corpo della Guardia di finanza, gli organismi a livello nazionale rappresentativi del personale militare; analogamente si provvede per quanto riguarda gli archivi, le biblioteche e i musei solo nel caso siano sottoposti a particolari vincoli di tutela dei beni artistici storici e culturali. Con decreti, da emanare entro cinquantacinque mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a dettare le disposizioni necessarie a consentire il coordinamento con la disciplina recata dal presente decreto della normativa relativa alle attivita’ lavorative a bordo delle navi, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, in ambito portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, e per il settore delle navi da pesca, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e l’armonizzazione delle disposizioni tecniche di cui ai titoli dal II al XII del medesimo decreto con la disciplina in tema di trasporto ferroviario contenuta nella legge 26 aprile 1974, n. 191, e relativi decreti di attuazione (1) (2).

3. Fino all’emanazione dei decreti di cui al comma 2, sono fatte salve le disposizioni attuative dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, nonche’ le disposizioni di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e le disposizioni tecniche del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, richiamate dalla legge 26 aprile 1974, n. 191, e dai relativi decreti di attuazione[; decorso inutilmente tale termine, trovano applicazione le disposizioni di cui al presente decreto]. Gli schemi dei decreti di cui al citato comma 2 del presente articolo sono trasmessi alle Camere per l’espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro trenta giorni dalla data di assegnazione (3).

3-bis. Nei riguardi delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico, e i volontari dei vigili del fuoco, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività, individuate entro il 31 marzo 2011 con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Dipartimento della protezione civile e il Ministero dell’interno, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro (4).

4. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonche’ ai soggetti ad essi equiparati, fermo restando quanto previsto dai commi successivi del presente articolo.

[ 5. Nell’ipotesi di prestatori di lavoro nell’ambito di un contratto di somministrazione di lavoro di cui agli articoli 20, e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, fermo restando quanto specificamente previsto dal comma 5 dell’articolo 23 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione di cui al presente decreto sono a carico dell’utilizzatore.] (5)

6. Nell’ipotesi di distacco del lavoratore di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l’obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato. Per il personale delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che presta servizio con rapporto di dipendenza funzionale presso altre amministrazioni pubbliche, organi o autorita’ nazionali, gli obblighi di cui al presente decreto sono a carico del datore di lavoro designato dall’amministrazione, organo o autorita’ ospitante.

7. Nei confronti dei lavoratori a progetto di cui agli articoli 61, e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, e dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all’articolo 409, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ove la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente.

8. Nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro accessorio, le disposizioni di cui al presente decreto e le altre norme speciali vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori si applicano nei casi in cui la prestazione sia svolta a favore di un committente imprenditore o professionista. Negli altri casi si applicano esclusivamente le disposizioni di cui all’articolo 21. Sono comunque esclusi dall’applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto e delle altre norme speciali vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori i piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l’insegnamento privato supplementare e l’assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili (6).

9. Fermo restando quanto previsto dalla legge 18 dicembre 1973, n. 877, ai lavoratori a domicilio ed ai lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati trovano applicazione gli obblighi di informazione e formazione di cui agli articoli 36 e 37. Ad essi devono inoltre essere forniti i necessari dispositivi di protezione individuali in relazione alle effettive mansioni assegnate. Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al titolo III (7).

10. A tutti i lavoratori subordinati che effettuano una prestazione continuativa di lavoro a distanza, mediante collegamento informatico e telematico, compresi quelli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, e di cui all’accordo-quadro europeo sul telelavoro concluso il 16 luglio 2002, si applicano le disposizioni di cui al titolo VII, indipendentemente dall’ambito in cui si svolge la prestazione stessa. Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al titolo III. I lavoratori a distanza sono informati dal datore di lavoro circa le politiche aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare in ordine alle esigenze relative ai videoterminali ed applicano correttamente le direttive aziendali di sicurezza. Al fine di verificare la corretta attuazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza da parte del lavoratore a distanza, il datore di lavoro, le rappresentanze dei lavoratori e le autorita’ competenti hanno accesso al luogo in cui viene svolto il lavoro nei limiti della normativa nazionale e dei contratti collettivi, dovendo tale accesso essere subordinato al preavviso e al consenso del lavoratore qualora la prestazione sia svolta presso il suo domicilio. Il lavoratore a distanza puo’ chiedere ispezioni. Il datore di lavoro garantisce l’adozione di misure dirette a prevenire l’isolamento del lavoratore a distanza rispetto agli altri lavoratori interni all’azienda, permettendogli di incontrarsi con i colleghi e di accedere alle informazioni dell’azienda, nel rispetto di regolamenti o accordi aziendali.

11. Nei confronti dei lavoratori autonomi di cui all’articolo 2222 del codice civile si applicano le disposizioni di cui agli articoli 21 e 26.

12. Nei confronti dei componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile, dei coltivatori diretti del fondo, degli artigiani e dei piccoli commercianti e dei soci delle societa’ semplici operanti nel settore agricolo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 21 (8).

12-bis. Nei confronti dei volontari di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 , dei volontari che effettuano servizio civile, dei soggetti che svolgono attivita’ di volontariato in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, delle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 39, e all’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e delle associazioni religiose, dei volontari accolti nell’ambito dei programmi internazionali di educazione non formale, nonche’ nei confronti di tutti i soggetti di cui all’ articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 21 del presente decreto. Con accordi tra i soggetti c le associazioni o gli enti di servizio civile possono essere individuate le modalita’ di attuazione della tutela di cui al primo periodo. Ove uno dei soggetti di cui al primo periodo svolga la sua prestazione nell’ambito di un’organizzazione di un datore di lavoro, questi e’ tenuto a fornire al soggetto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali e’ chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla sua attivita’. Egli e’ altresi’ tenuto ad adottare le misure utili a eliminare o, ove cio’ non sia possibile, a ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del soggetto e altre attivita’ che si svolgano nell’ambito della medesima organizzazione (9).

13. In considerazione della specificita’ dell’attivita’ esercitata dalle imprese medie e piccole operanti nel settore agricolo, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della salute e delle politiche agricole, alimentari e forestali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, e limitatamente alle imprese che impiegano lavoratori stagionali ciascuno dei quali non superi le cinquanta giornate lavorative e per un numero complessivo di lavoratori compatibile con gli ordinamenti colturali aziendali, provvede ad emanare disposizioni per semplificare gli adempimenti relativi all’informazione, formazione e sorveglianza sanitaria previsti dal presente decreto, sentite le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente piu’ rappresentative del settore sul piano nazionale. I contratti collettivi stipulati dalle predette organizzazioni definiscono specifiche modalita’ di attuazione delle previsioni del presente decreto legislativo concernenti il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nel caso le imprese utilizzino esclusivamente la tipologia di lavoratori stagionali di cui al precedente periodo (10).

13-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, adottato ai sensi dell’ articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e sentite la Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all’articolo 6 del presente decreto e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro e fermi restando gli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 del presente decreto, sono definite misure di semplificazione della documentazione, anche ai fini dell’inserimento di tale documentazione nel libretto formativo del cittadino, che dimostra l’adempimento da parte del datore di lavoro degli obblighi di informazione e formazione previsti dal presente decreto in relazione a prestazioni lavorative regolamentate dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 , che implicano una permanenza del lavoratore in azienda per un periodo non superiore a cinquanta giornate lavorative nell’anno solare di riferimento (11).

13-ter. Con un ulteriore decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sono definite misure di semplificazione degli adempimenti relativi all’informazione, formazione, valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria per le imprese agricole, con particolare riferimento a lavoratori a tempo determinato e stagionali, e per le imprese di piccole dimensioni (12).

(1) Comma modificato dall’articolo 32, comma 2-bis, del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, dall’articolo 29, comma 2, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, dall’articolo 3, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106, dall’articolo 6, comma 9-ter, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, dall’articolo 2, comma 51, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225 e dall’articolo 1, comma 01, del D.L. 12 maggio 2012, n. 57.

(2) Per l’attuazione del presente comma, vedi il D.P.C.M. 28 novembre 2011, n. 231. Vedi anche il D.M. 16 febbraio 2012, n. 51.

(3) Comma modificato dall’articolo 1, comma 1, lettere a), b) e b-bis), del D.L. 12 maggio 2012, n. 57.

(4) Comma inserito dall’articolo 3, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e successivamente modificato dall’articolo 1, comma 1, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, che ha sostituito il termine di scadenza dal 31 dicembre 2010 al 31 marzo 2011. Il termine di cui al presente comma, dichiarato precedentemente fino al 31 marzo 2011, e’ prorogato fino al 31 dicembre 2011, a norma dell’articolo 1, comma 1, del D.P.C.M. 25 marzo 2011. Per le disposizioni in attuazione del presente comma vedi il D.M. 13 aprile 2011.

(5) Comma abrogato dall’articolo 55, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, con la decorrenza prevista dal comma 3 del medesimo articolo 55.

(6) Comma sostituito dall’articolo 20, comma 1, lettera a, numero 1), del D.Lgs. 14 settembre 2015, n.151.

(7) Comma modificato dall’articolo 3, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.

(8) Comma modificato dall’articolo 3, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.

(9) Comma inserito dall’articolo 3, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106; successivamente, sostituito dall’articolo 32, comma 1, lettera Oa), del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98 e, da ultimo, modificato dall’ articolo 20, comma 1, lettera a, numero 2), del D.Lgs. 14 settembre 2015, n.151.

(10) Per l’emanazione del decreto interministeriale per la semplificazione degli adempimenti relativi all’informazione, formazione e sorveglianza sanitaria nel settore agricolo di cui al presente comma, vedi il Comunicato 12 aprile 2013.

(11) Comma aggiunto dall’articolo 35, comma 1, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98.

(12) Comma aggiunto dall’articolo 35, comma 1, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98.

[Omissis]

 

CAPO III
Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro
SEZIONE I
MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI

ARTICOLO N.15

Misure generali di tutela

Art. 15.

1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:

a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;

b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell’azienda nonche’ l’influenza dei fattori dell’ambiente e dell’organizzazione del lavoro;

c) l’eliminazione dei rischi e, ove cio’ non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;

d) il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;

e) la riduzione dei rischi alla fonte;

f) la sostituzione di cio’ che e’ pericoloso con cio’ che non lo e’, o e’ meno pericoloso;

g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;

h) l’utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;

i) la priorita’ delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;

l) il controllo sanitario dei lavoratori;

m) l’allontanamento del lavoratore dall’esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l’adibizione, ove possibile, ad altra mansione;

n) l’informazione e formazione adeguate per i lavoratori;

o) l’informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;

p) l’informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

q) l’istruzioni adeguate ai lavoratori;

r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;

s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l’adozione di codici di condotta e di buone prassi;

u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;

v) l’uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;

z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformita’ alla indicazione dei fabbricanti.

2. Le misure relative alla sicurezza, all’igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.

 

[Omissis]

ARTICOLO N.21

Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi

Art. 21.

1. I componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle societĂ  semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono (1):

a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformita’ alle disposizioni di cui al titolo III;

b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III;

c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalita’, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attivita’ in regime di appalto o subappalto (2).

2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attivita’ svolte e con oneri a proprio carico hanno facolta’ di:

a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all’articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;

b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attivita’ svolte, secondo le previsioni di cui all’articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.

(1) Alinea modificato dall’articolo 14, comma 1, del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.

(2) Vedi l’articolo 5, comma 1, della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

[Omissis]

Pubblicato da Ale per WWOOF Italia

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