nuovo Regolamento UE include anche gli ovicaprini
Nel 2021, esattamente sulla Gazzetta Ufficiale L 297/2 del 20 agosto, era stato pubblicato il Regolamento Delegato (UE) 2021/1374 che apportava delle modifiche all’Allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio su requisiti specifici in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.
Con questa revisione normativa, nella sezione I, subito dopo il capitolo VI era stato inserito il Capitolo VI bis intitolato “Macellazione presso l’azienda di provenienza di animali domestici della specie bovina, diversi dai bisonti, e della specie suina e di solipedi domestici, esclusa la macellazione d’urgenza”, che introduceva la possibilità di macellare fino a tre animali domestici della specie bovina, (no bisonti), o sei suini o tre solipedi domestici, nella stessa occasione presso l’azienda di provenienza, se autorizzati dall’autorità competente e gestiti conformemente ai seguenti requisiti:








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